15-02-2025 ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Novità derivanti dall’entrata in vigore del nuovo CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA (abbreviato CCII), le cui disposizioni vanno lette insieme a quelle contenute nel Codice Civile.

L’articolo 2086 comma 2 del Codice civile recita “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale eventuali squilibri”.

 

Il Codice della Crisi all’art. 3 prevede che:

Comma 1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Comma 2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Comma 3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

 

a)      rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b)      verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

 

Inoltre, il legislatore della riforma è intervenuto anche sull’articolo 2475 del Codice civile in particolare introducendo il nuovo comma 6 mediante il quale ha esteso alle S.r.l. l’obbligo per gli amministratori delegati di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

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Molto sinteticamente, l’obiettivo del CCII e delle norme del Codice Civile ad esso collegate, è quello di spostare l’attenzione sul trattamento precoce della crisi attraverso l’adozione di un modello di gestione delle imprese, anche quelle di piccole dimensioni, di tipo “forward looking” (guardare oltre, modello previsionale).

L’amministratore deve farsi parte attiva per una buona gestione aziendale, che sappia prevenire il rischio di insorgenza della crisi di impresa. Solo attivando strumenti di corporate governance ispirati alle best practice, potrà dire di aver adottato tutte le misure necessarie per preservare lo stato di salute dell’impresa, limitando la propria responsabilità verso i soci e verso i creditori sociali. E si badi bene, si tratta di un obbligo giuridico la cui mancata osservanza espone gli amministratori, in caso di criticità, a responsabilità personale (non aziendale).

 

Ma cosa, nel concreto, dovrebbe oggi fare un amministratore responsabile per impostare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile?

Certamente un punto importante riguarda l’adozione di adeguati strumenti a supporto del controllo di gestione; tra questi ve ne sono molti ma quelli che vengono ritenuti imprescindibili dall’attuale dottrina e giurisprudenza sono:

- la predisposizione di bilanci infrannuali;

- la costruzione di un budget di tesoreria con orizzonte 12 mesi (sarebbe opportuno anche 6 mesi);

- la costruzione di un budget economico con orizzonte 12 mesi (sarebbe opportuno anche 6 mesi);

- l’adozione di un organigramma dettagliato e un mansionario;

- un’adeguata informativa dell’organo amministrativo.

 

 

 

Lo Studio, nell’invitare tutti i destinatari della presente a prestare la massima attenzione alle informazioni contenute, rimane a disposizione per fornire un supporto operativo, in affiancamento agli amministratori, alle tematiche sopra evidenziate.

 

Nelle pagine seguenti un breve “approfondimento”

 

 

Studio Cagnin Rovoletto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento

 

REDAZIONE DI SITUAZIONE DI VERIFICA INFRANNUALI

Per garantire la rilevazione “tempestiva” degli indizi di crisi, diventa imprescindibile effettuare un monitoraggio costante dell’andamento economico gestionale. A tal fine diventa importante redigere delle situazioni di verifica infrannuali adeguatamente assestate. Per garantire la “tempestività” richiesta dalla riforma della crisi le situazioni di verifica andrebbero redatte trimestralmente. Sulla base di tali situazioni di verifica infrannuali la società potrà:

- verificare i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente;

- determinare alcuni indicatori chiave del risultato aziendale (key performance indicators), verificandone l’andamento storico;

- verificare il superamento degli indicatori settoriali di crisi introdotti dalla riforma sulla crisi di impresa (ove necessario il calcolo).

I bilanci infrannuali possono essere costruiti anche in via extracontabile (ad es. in Excel).

 

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Il budget di tesoreria, ossia un piano finanziario che evidenzi i flussi finanziari prospettici, è certamente uno dei più importanti strumenti per la rilevazione degli indizi di crisi.

Esso rappresenta le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa e quindi la capacità prospettica di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati. Il budget di tesoreria consente la stima delle entrate e delle uscite di cassa attese dalla gestione corrente (incassi clienti, pagamento fornitori, pagamento personale ecc.), dalla gestione finanziaria (finanziamenti di terzi e apporti dei soci) e dalla gestione patrimoniale (investimenti e disinvestimenti). È uno strumento che consente all’imprenditore di verificare l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa). Può essere di tipo rolling (aggiornamento mese per mese) o statico (predisposto una volta dalla data alla data), e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di solvibilità di un’impresa.

 

BILANCIO DI PREVISIONE E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Le previsioni, i dati prospettici (e, in un futuro non così lontano, le “analisi predittive”) stanno diventando gli elementi imprescindibili per la gestione aziendale, superando il ruolo dei “bilanci CEE”, che in molti casi vengono formalizzati con troppo ritardo per poter essere utili strumenti di controllo gestionale. In tal senso è importante per la società predisporre un budget annuale, almeno economico. Il budget diventa lo strumento che guida l’imprenditore al raggiungimento degli obiettivi prefissati di gestione. Le situazioni di verifica infrannuali consentiranno poi l’analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi. Questo approccio consente di adeguare velocemente, gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita.

 

REDAZIONE DI ORGANIGRAMMA E MANSIONARIO

Per un sistema di controllo efficiente è imprescindibile dotarsi di strumenti in grado di attribuire formalmente poteri, funzioni deleghe, aree di competenza nonché i percorsi di scambio dei flussi informativi interni all’impresa.

 

INFORMATIVA PERIODICA DEI CONSIGLIERI DELEGATI (NUOVO ART. 2475 C.C.)

Come segnalato in premessa, la riforma della crisi d’impresa ha esteso alle S.r.l. le disposizioni già previste per le S.p.a. per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati (l’art. 2475 del c.c. specifica, infatti, al comma 6 che si rendono applicabili alle S.r.l., ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 2381 specifico per le S.p.a.). Per effetto di tale modifica anche gli amministratori delegati delle S.r.l. hanno oggi l’obbligo di “Riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate).”.

Dal punto di vista operativo, l’informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale), mentre l’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va invece formalizzata con verbale apposito da trascrivere sul libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

 

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