20-02-2025 – Obbligo di Strumenti di Pagamento Tracciabili per Spese di Trasferta dipendenti e lavoratori autonomi e spese di rappresentanza.

Obbligo di Strumenti di Pagamento Tracciabili per Spese di Trasferta dipendenti e lavoratori autonomi e spese di rappresentanza.

 

Gentili Clienti,

Desideriamo informarvi su importanti novità normative in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 81-83) introduce una nuova disciplina che prevede:

l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter dedurre le spese di trasferta dal reddito d’impresa.

 

Impatti della Nuova Normativa:

A partire dalla data sopra indicata, le seguenti spese di trasferta (di dipendenti ed anche di lavoratori autonomi) saranno interessate dalla nuova disciplina:

- Vitto e alloggio.

- Viaggi e trasporti (inclusi taxi e noleggi con conducente – NCC).

L’eccezione a questa regola riguarda i trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici di linea, per i quali non si applicano le restrizioni.

 

Modalità di Pagamento Autorizzate:

Per garantire la deducibilità delle spese di trasferta, è necessario effettuare i pagamenti attraverso uno dei seguenti strumenti:

- Versamenti bancari o postali.

- Carte di debito, credito o prepagate.

- Assegni bancari e circolari.

È altamente consigliato che i dipendenti in trasferta utilizzino carte aziendali o personali per la gestione delle spese quotidiane.

 

Conseguenze per le Aziende e i Dipendenti:

In caso di utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili, le spese sostenute potranno essere rimborsate ma avranno i seguenti effetti:

-per i dipendenti e lavoratori autonomi saranno imponibile e pertanto soggette a tassazione e contributi;

-per le aziende committenti non saranno deducibili.

 

 

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito di impresa se effettuate con i metodi tracciabili.

 

In attesa di chiarimenti

In linea generale il nuovo intervento normativo appare in molti punti carenti sul piano tecnico, sarebbe auspicabile che l’amministrazione finanziaria intervenisse per evitare soluzioni intraprese suscettibili di contenzioso.

Tra le situazioni da chiarire:

-          Problemi di coordinamento/incompatibilità con la normativa attualmente applicabile (introdotta dal DLGS 192/2024);

-          le spese addebitate analiticamente ma non pagate con metodo tracciabile non sono deducibili; invece, le spese addebitate forfettariamente dal lavoratore autonomo sono imponibili per il lavoratore autonomo e deducibili per l’azienda (ovviamente senza alcuna fornitura di pezze giustificative),;

-          come provare al committente di aver utilizzato mezzi di pagamento tracciabili (evidenti difficoltà materiali);

 

Conclusioni:

In attesa di eventuali chiarimenti comunque: Vi invitiamo a rivedere le vostre procedure interne e a preparavi per l’applicazione di queste nuove normative. Vi raccomandiamo di adottare strumenti di pagamento tracciabili, in modo da garantire la deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza evitando contestazioni e complicazioni future.

 

Per ulteriori chiarimenti o per ricevere supporto nella gestione di queste nuove disposizioni, non esitate a contattarci.

 

Cordiali saluti,

 

Studio Cagnin Rovoletto

 

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