Abolizione Scheda Carburante

23/01/2018 – Abolizione Scheda Carburante

Dal primo luglio 2018, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta.

Le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari (nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir).

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Il nuovo articolo 19 bis1 del Dpr 633/72, prevede che “’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari “  o “da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”

In questo senso, in base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

La scheda carburante non avrà più valore ai fini della detrazione.

Si tratta, è evidente, di una disposizione volta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi.

Le carte di credito, di debito e prepagate da utilizzare si ritiene che dovranno essere intestate al soggetto Iva acquirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali bisognerà molto probabilmente avere a disposizione più carte.

 

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