Stipendi, divieto ai pagamenti in contanti
23/01/2018 – Stipendi, divieto ai pagamenti in contanti
Dal 1° luglio 2018 I datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato e qualunque sia l’importo delle spettanze dovute al lavoratore (quindi anche quando queste siano inferiori ad € 3.000).
Pertanto, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento, spiegano gli esperti, si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La violazione dell’obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 5000 euro.