Ufficiale la proroga al 15 settembre – Convertito in legge il Sostegni-bis.

Nella giornata di ieri, 22 luglio, il Senato, rinnovando la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), in cui sono confluite anche le previsioni del D.L. 99/2021.

Il testo è ora atteso in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle disposizioni.

Tra le novità più attese va sicuramente citata la proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa.

L’articolo 9 ter D.L. 73/2021, così come risultante a seguito della conversione in legge, esclude, per i c.d. “soggetti Isa”, l’applicazione della maggiorazione dello 0,40 % per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021, se effettuati entro il 15.09.2021.

Questo significa, quindi, che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15.10.2021 con la maggiorazione dello 0,4%.

La nuova disposizione si applica anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa, compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che par­tecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5115 e 116 Tuir.

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, l’Irpef e le addizionali comunali e regionali; l’Ires; l’Irap; l’imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari; l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa; la cedolare secca; Ivie e Ivafe; saldo Iva 2020 maggiorato dell’1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il diritto annuale delle Camere di Commercio; saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che, con il messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021 sono stati sospesi i termini per il versamento del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

Non trova invece applicazione il maggior termine del 15.09.2021 ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all’articolo 13, comma 4-bis, una riapertura dei termini (fino al 15.11.2021) per la redazione e l’asseveramento della perizia di stima e per il versamento dell’imposta sostitutiva.

per approfondimenti vedi link

Commenti chiusi